Art. 2.

      1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, il personale del Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore.
      2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche del Ministero della giustizia a seguito della ricollocazione del personale degli uffici giudiziari, disposta dal comma 1, nonché le posizioni dirigenziali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.